Statuto

 

Statuto dell’Associazione Sportiva Dilettantistica

 “Associazione Sportiva Dilettantistica Team Polizia Milano”

 

 

Prefazione – Ai sensi e per gli effetti conseguenti all’entrata in vigore dei Decreti Legislativi 28 Febbraio 2021 n.36 e 28 febbraio 2021 n.39, viene redatto il presente Statuto che sostituisce il precedente datato 12.03.2015 Registrato al N. 726 Serie G il 12.03.2015 presso Agenzia Entrate Ufficio di Milano 5.

 

Art. 1 – Costituzione, Denominazione e Sede

Sulla base del riconoscimento costituzionale del valore educativo, sociale, di promozione del benessere psicofisico, dell’attività sportiva in tutte le sue forme e del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dagli art. 33 e 118 della Costituzione, in conformità agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, all’articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, per quanto compatibile, alla Legge 86/2019, ai Decreti Legislativi 28 febbraio 2021 n.36 e 28 febbraio 2021 n.39, è costituita con Sede in Milano – Via Attilio Regolo, 29 un’Associazione disciplinata dalle normative vigenti e dal presente Statuto, che assume la denominazione di “Associazione Sportiva. Dilettantistica Team Polizia Milano”.

Il cambio di Sede all’interno dello stesso Comune può essere deliberato dall’Assemblea dei Soci o dal Consiglio Direttivo in seduta ordinaria e non comporta modifica statutaria; i medesimi organi possono istituire Sedi secondarie in tutto il territorio nazionale.

L’Associazione, pur mantenendo la propria autonomia patrimoniale ed organizzativa, si impegna a rispettare ed osservare lo Statuto, i Regolamenti interni ed il Codice Etico, a conformarsi alle norme ed alle direttive dell’Ente di Promozione Sportiva e/o delle Discipline Associate, Federazioni Sportive Nazionali, riconosciute dal C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) a cui intenderà affiliarsi. L’affiliazione a detti organismi avrà durata annuale e potrà essere revocata dal Consiglio Direttivo, con adesione ad altro Ente o Federazione avente i requisiti di riconoscimento del C.O.N.I..

L’attività associativa si svolge incondizionatamente nell’osservanza dell’obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del C.I.O. (Comitato Internazionale Olimpico), del C.O.N.I. e del C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico), accettando eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle organizzazioni sopra indicate dovessero adottare a suo carico, come anche le decisioni che le Autorità federali elevassero in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti le attività svolte.

 

Art. 2 – Finalità

L’Associazione non ha scopo di lucro, essa è apolitica, apartitica, a sindacale, aconfessionale ed a lobbystica; è aperta a tutti coloro che intendono praticare le attività associative. L’Associazione garantisce la democraticità della struttura, tutti i Soci sono eleggibili ad organo Direttivo secondo quanto previsto dal presente Statuto; sono assicurate le pari opportunità e le cariche associative verranno ricoperte a titolo gratuito. Le finalità sono correlate alla promozione e diffusione delle attività sportive riconosciute dal C.O.N.I. del C.I.P. e dal R.A.S.D. (Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche).

L’Associazione opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, per consentire ai propri associati, iscritti e ai cittadini in genere, attraverso l’attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale, miglioramento della qualità della vita, anche al fine di sostenere l’autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona e in particolare dei bambini, dei giovani, delle donne, degli anziani, dei cittadini comunque svantaggiati.

Considerato il valore culturale, educativo e sociale dell’attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e di tutela della salute, nonché quale mezzo di coesione territoriale, l’Associazione esercita a tal fine, in via stabile e principale, in favore dei propri associati e dei loro familiari, dei propri tesserati non associati e di terzi, l’organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche di cui al presente Statuto.

Svolge inoltre in via sussidiaria le attività secondarie e strumentali di cui agli articoli seguenti del presente Statuto.

 

Art. 3 – Durata

L’Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea Straordinaria dei Soci o secondo le modalità previste dal presente Statuto.

 

Art. 4 – Colori Sociali

I colori sociali vengono stabiliti in: Azzurro (Pantone 313C), Cremisi chiaro (Pantone 233C), Nero (Pantone Black C) e Blu Navy (Pantone 289 C). Eventuali implementazioni nei colori potranno essere adottate a semplice delibera del Consiglio Direttivo sentito il parere dei Soci senza revisione dello Statuto.

Il logo dell’Associazione viene definito con una M stilizzata a tre punte in tricolore, Verde Bianco Rosso, con colore pieno alle estremità e sfumato in prossimità del bianco, il tutto contornato in filo color giallo-oro Il logo verrà posto sul fronte della maglia lato sinistro del petto. Per tutte le discipline verrà utilizzato il medesimo logo mentre i colori potranno variare conformandosi alla maglia nonché stile della divisa associativa.

 

Art. 5 – Attività Sportive Dilettantistiche

L’Associazione esercita e organizza le attività, in conformità a quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 9 del Decreto Legislativo 36/2021, dal presente Statuto e dalla normativa vigente, favorendo la collaborazione con altre Associazioni Sportive Dilettantistiche o altri soggetti pubblici e privati anche mediante la conduzione di impianti, strutture e locali. Essa svolge in particolare la propria attività negli sport del Ciclismo, Podismo. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione può inoltre esercitare ed organizzare tutte le altre attività sportive dilettantistiche previste dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

L’Associazione per il raggiungimento degli scopi di cui al presente Statuto avrà facoltà di stabilire quote associative.

In particolare i fini istituzionali dell’Associazione sono:

  • lo sviluppo, la promozione, l’organizzazione in tutte le forme e manifestazioni, sia nel territorio dello Stato italiano sia, residualmente a livello internazionale delle attività sportive;
  • la promozione di attività per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento delle attività sportive nonché organizzare corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali;
  • l’utilizzo o la gestione di impianti adibiti a palestre o strutture finalizzate alle attività sportive ivi inclusi locali e strutture che possano creare coesione sociale ed aggregazione utili ai fini associativi. Organizzare squadre dilettantistiche per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed esibizioni di diversa natura;
  • in modo complementare e in diretta attuazione dell’attività istituzionale, l’Associazione potrà organizzare iniziative e manifestazioni anche tramite sponsorizzazioni
  • distribuisce ai soci, iscritti e/o partecipanti: attrezzature, materiali e prodotti tecnici in genere legati alle attività sopra citate, per soddisfare le esigenze delle attività intraprese, la conoscenza dei vari sport, l’intrattenimento e la ricreazione dei Soci, iscritti e/o partecipanti. Non sarà in nessun caso ammessa la distribuzione di proventi tratti dalle attività svolte;
  • viene sostenuta, incoraggiata ed assecondata l’attività benefica per l’avviamento alle attività sportive a favore di persone e categorie meno abbienti;
  • l’organizzazione di viaggi in occasione di eventi sportivi e/o di aggiornamento
  • l’attività promozionale, di pubblicità anche mediante la stipula di accordi di sponsorizzazione, di pubbliche relazioni, di ricerche di mercato, sempre inerenti la promozione sportiva;
  • l’Associazione potrà esercitare in via residuale ed ai soli fini di autofinanziamento l’attività di rivendita di gadget, di materiale annesso ed accessorio alle attività sportive da essa svolte

 

Art. 6 – Attività secondarie e strumentali all’attività sportiva dilettantistica

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione, ai sensi dell’articolo 9 del d.lgs. 36/2021 e successive integrazioni e modificazioni, può inoltre esercitare e organizzare attività secondarie e strumentali orientate alla coesione sociale rispetto alle attività sportive dilettantistiche, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o delle Autorità da esso delegate in materia sportiva di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’individuazione di tali attività è demandata al Consiglio direttivo dell’associazione.

In particolare, può esercitare e, organizzare e gestire le seguenti attività:

  • attività commerciali strettamente funzionali al raggiungimento degli scopi statutari e ogni altra attività connessa e funzionale al conseguimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti;
  • ogni altra attività sportiva dilettantistica, quantunque non presente nel suddetto Registro, purché riconosciuta dagli Enti cui l’Associazione è affiliata;
  • in quanto affiliata ad Ente di Promozione Sportiva riconosciuto può effettuare la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi con gli stessi, dei propri tesserati non associati e degli associati e tesserati dell’Ente nazionale cui l’Associazione aderisce, presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale nonché nei confronti di altre Associazioni che svolgono la medesima attività e che per Legge, Regolamento, Atto Costitutivo o Statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, a fronte di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dall’articolo 148 del TUIR;
  • organizzazione di gite cicloturistiche con breve, media e lunga percorrenza condotte da apposite guide in tutto il territorio nazionale ed internazionale.

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio di progetti in materia di associazionismo sportivo e/o sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, può collaborare con altre Associazioni Sportive Dilettantistiche, con società sportive dilettantistiche, con Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate, Enti Sportivi Dilettantistici in genere, anche paralimpici, con Enti del Terzo Settore e con altri Enti senza fini di lucro, nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.

Per la gestione di tali attività, l’Associazione può ricorrere, a seconda delle circostanze e compatibilmente con la natura delle attività stesse:

  • agli apporti dei volontari;
  • alle prestazioni sportive dei volontari di cui all’art. 29 del d.lgs. 36/2021 e successive modificazioni e integrazioni;
  • ai rapporti di lavoro sportivo di cui agli articoli 25, 26, 28 del d.lgs. 36/2021 e successive modificazioni e integrazioni;
  • ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di cui all’art. 38 del d.lgs. 36/2021 e successive modificazioni e integrazioni;
  • ai rapporti di lavoro occasionale di cui all’art. 25 del d.lgs. 36/2021 e successive modificazioni e integrazioni;
  • ai rapporti di lavoro subordinato;
  • a prestazioni di lavoro autonomo;
  • a tutti gli altri apporti, collaborazioni e prestazioni consentite dalla normativa vigente.

 

Art. 7 – Soci

Il numero dei Soci è illimitato; all’Associazione possono aderire tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato, gli ex appartenenti, i familiari, tutti i cittadini di ambo i sessi in possesso dei requisiti di irreprensibilità personale e morale che non vadano in contrasto con lo Stato, le Istituzioni e le Leggi in genere. Fino al compimento del 18 anno di età, il minore è rappresentato nei rapporti sociali dai genitori. Tutti i Soci hanno eguali diritti; il rapporto associativo è disciplinato in modo omogeneo per tutti i Soci, uniformando le modalità volte a garantire l’effettività del rapporto stesso. Data la particolarità della denominazione associativa “Team Polizia Milano”, già autorizzata alla costituzione e denominazione dal Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale per gli Affari Generali con nota N.559/A/2/109.7.8/2147 del 27 Gennaio 2015, sono fatti salvi i criteri di nomina agli Organi Statutari dettati dal presente Statuto

Sono previste cariche “ad honorem” di cui si farà carico, per le nomine, il Consiglio Direttivo in rappresentanza dei Soci.

Si può aderire anche solo in qualità di tesserato, senza essere necessariamente Socio.

Possono essere Soci e/o Iscritti coloro che presentino la domanda di ammissione a Socio e/o Iscritto dell’Associazione con l’osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, numero telefonico cellulare e casella di posta elettronica validi per ricevere le notizie ufficiali, avendo cura di comunicare tempestivamente eventuali variazioni;

2) dichiarare di attenersi allo Statuto ed alle deliberazioni degli organi statutari;

3) accettare il Regolamento dell’Associazione ed il Codice Etico;

4) versare la quota associativa

E’ onere del Consiglio Direttivo valutare i requisiti essenziali utili all’accettazione o al rifiuto della domanda di associazione o iscrizione.

L’accettazione, comunicata all’interessato dà diritto a ricevere la tessera associativa ordinaria, acquisendo quindi la qualifica di “Socio” o “Iscritto”. La qualifica di Socio o Iscritto è a tempo indeterminato, resta salvo in ogni caso ed in ogni momento il diritto di recesso da parte di ogni Socio e/o Iscritto o l’esclusione ai sensi delle regole statutarie.

Qualora si manifestino motivi di incompatibilità dell’aspirante nuovo Socio e/o Iscritto con le finalità statutarie e contrari ai requisiti della “Domanda di Adesione A.S.D. Team Polizia Milano”, ovvero lesivi delle norme sul decoro, norme penali, civili, fiscali ed amministrative e la rettitudine sia in ambito associativo che non associativo, al fine di mantenere alto il rispetto nei confronti del nome dell’Associazione e dei suoi appartenenti, il Consiglio Direttivo ha facoltà di rigettare insindacabilmente tale domanda motivandone il respingimento, con restituzione della sola quota eventualmente anticipata per l’associazione o iscrizione e null’altro a pretendere da parte del candidato.

Tutti i Soci e/o Iscritti potranno:

  1. allorquando disponibili, potranno frequentare i locali sociali secondo le norme previste dal “Regolamento A.S.D. Team Polizia Milano”, servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall’Associazione;
  2. prendere parte alle attività, e manifestazioni ed eventi promossi dall’Associazione o da altre Associazioni ed Enti, nel qual caso vigerà la raccomandazione all’utilizzo di una delle divise ufficiali con i colori sociali dell’Associazione “A.S.D. Team Polizia Milano” o divise e colori alla medesima riconducibili;
  3. presentare proposte finalizzate ad intraprendere attività associative e/o reclami preferibilmente in forma scritta al Consiglio Direttivo;

I soli Soci avranno il diritto di:

  1. intervenire, discutere e deliberare alle Assemblee generali, presentare proposte e/o reclami in forma scritta al Consiglio Direttivo;
  2. partecipare con il proprio voto alle delibere dell’assembleari;
  3. esercitare il diritto di voto per l’elezione del Consiglio Direttivo;
  4. essere delegati dal Consiglio Direttivo ad assumere incarichi sociali;
  5. esercitare il diritto di voto per le modifiche e l’approvazione dello Statuto;
  6. essere eletto a componente del Consiglio Direttivo.

I Soci e gli Iscritti sono tenuti:

  1. all’osservanza dello Statuto, delle disposizioni legislative in genere e dei regolamenti vigenti in ambito delle attività previste e delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
  2. alla puntuale corresponsione della quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;

La quota associativa non è rivalutabile ma variabile di anno in anno tenuto conto degli obiettivi prefissati, delle sponsorizzazioni e delle liberalità ricevute dall’Associazione, ovvero provenienti da soggetti interessati a contribuire alle finalità sociali. Eventuali conferimenti dovranno essere debitamente documentati e dovranno ottenere il preventivo nulla osta del Consiglio Direttivo. La quota associativa non è trasmissibile neanche in caso di morte e non verrà rimborsata a nessun titolo né al Socio dimissionario, né al Socio espulsione.

 

Art. 8 – Cessazione del Socio e/o Iscritto

Il Socio e/o Iscritto cessa di far parte dell’Associazione:

  1. per dimissioni;
  2. per mancato rinnovo delle quote sociali nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
  3. per decisione del Consiglio Direttivo a causa di gravi comportamenti deontologicamente, civilmente, penalmente fiscalmente, amministrativamente, sportivamente rilevanti ed inadempienze gravi o quando, in qualunque modo, arrechi danni morali, materiali e d’immagine all’Associazione o dimostri di non condividerne più le finalità;
  4. per espulsione;
  5. per decesso.

In caso di gravi trasgressioni, di cui ai precedenti punti del presente Articolo, il Consiglio Direttivo può infliggere al Socio e/o Iscritto le seguenti sanzioni:

  1. diffida/richiamo;
  2.  

Sono fatti salvi gli atti di rivalsa, ripetizione e richieste di rimborso danni da parte dell’Associazione per i danni patiti e causati dal comportamento illecito del Socio e/o Iscritto.

 

Art. 9 – Rendiconto Economico Finanziario

Il Rendiconto Economico Finanziario comprende l’Esercizio sociale che va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Soci, entro quattro mesi dalla chiusura. Il Rendiconto Economico e Finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo fedele, veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico – finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti dei Soci. All’Associazione è vietato distribuire ai Soci e/o Iscritti, anche in modo indiretto, i fondi residuali tratti delle attività svolte o avanzi di gestione nonché capitali vari durante la vita dell’Associazione. Sono fatte salve tutte le forme di elargizioni benefiche, a favore di Associazioni del terzo settore, del Fondo Assistenza della Polizia di Stato, del Gruppo Sportivo Fiamme Oro e della promozione di tutte le attività sportive giovanili.

E’ autorizzato il rimborso a fronte di spese eventualmente sostenute dai Soci e/o Iscritti, se preventivamente autorizzate e supportate da debite documentazioni conformemente alle normative vigenti ed alla Legge 27 Dicembre 2002 n. 289, dette spese devono essere effettuate per il solo fine di conseguimento dell’oggetto sociale.

 

Art. 10 – Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  1. dai beni mobili e immobili di proprietà;
  2. dalle eccedenze degli esercizi annuali;
  3. da donazioni, erogazioni, lasciti;
  4. da quote di partecipazioni societarie;
  5. da obbligazioni e altri titoli pubblici;
  6. dal fondo di riserva;
  7. da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità sportive, solidaristiche e di utilità sociale.

Eventuali utili o avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell’attività statutaria e/o all’incremento del patrimonio.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui al presente statuto.

Non rientrano nel patrimonio associativo i beni offerti in uso temporaneo all’Associazione da parte di Soci e/o Iscritti.

 

Art. 11 – Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell’Associazione sono costituite:

  1. dalle quote di tesseramento degli associati e dei tesserati non associati;
  2. dalle quote sociali;
  3. dai proventi della gestione del patrimonio;
  4. dal ricavato delle attività dell’Associazione;
  5. dalle attività di raccolta fondi;
  6. dai contributi dei Soci e/o Iscritti e di altre persone fisiche;
  7. dai contributi di Enti Pubblici e privati;
  8. dalle convenzioni con Enti pubblici;
  9. dalle erogazioni liberali;
  10. da attività commerciali funzionali a raggiungere gli scopi associativi;
  11. da sponsorizzazioni;

 

Art. 12 – Organi dell’Associazione

Sono organi statutari dell’Associazione:

  1. l’Assemblea dei Soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;

Sono nominati Soci o Presidenti “ad honorem” le persone fisiche o giuridiche, che abbiano contribuito in modo particolarmente efficace allo sviluppo dell’Associazione o che si siano distinte per particolari meriti in campo sportivo, culturale o sociale; essi sono nominati dal Consiglio Direttivo in rappresentanza dei Soci. Tali Soci o Presidenti “ad honorem”, non sono Organo statutario dell’Associazione non hanno diritto di voto, non sono tenuti al pagamento della quota associativa e non sono inseriti nel Libro dei Soci.

 

Art. 13 – L’Assemblea dei Soci

È l’organo sovrano dell’Associazione e determina l’applicazione degli indirizzi generali di carattere programmatico. È composta dai Soci in regola con il tesseramento e il versamento delle quote associative alla data della sua convocazione. Hanno diritto al voto tutti i Soci maggiorenni iscritti nel libro degli associati. I Soci di minore età nel libro dei Soci sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la potestà.

L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione. Le convocazioni possono essere effettuate con pluralità di mezzi e devono riportare l’ordine del giorno, la data, l’orario il luogo e le modalità di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento tramite raccomandata A/R e mail o altra modalità elettronica tracciabile. Le adunanze potranno svolgersi anche in videoconferenza. I relativi verbali verranno firmati in originale e trasmessi con i medesimi mezzi di convocazione agli aventi diritto.

In via ordinaria si riunisce una volta l’anno, entro il 30 aprile di ogni anno. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo degli associati aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell’assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

Si riunisce presso la Sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista, secondo quanto previsto dal presente statuto.

Quale Assemblea ordinaria:

  1. approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio dell’esercizio sociale precedente;
  2. approva i regolamenti, compresi gli eventuali regolamenti disciplinanti le procedure operative per il funzionamento dell’Associazione e lo svolgimento dei lavori assembleari, e le loro modificazioni;
  3. elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
  4. delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  5. delibera sui ricorsi degli associati in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di esclusione, radiazione, espulsione;
  6. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
  7. delibera sulle altre materie eventualmente all’Ordine del Giorno dell’Assemblea straordinaria;
  8. approva e modifica lo Statuto;
  9. delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
  10. delibera lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
  11. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
  12. delibera sulle altre materie eventualmente all’Ordine del Giorno.

In tutte le Assemblee Ordinarie, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.

Nelle Assemblee Straordinarie che approvano e modificano lo Statuto, deliberano la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione, deliberano lo scioglimento dell’Associazione, per la validità delle riunioni sono necessari i quorum costitutivi di cui al presente Statuto.

In tutte le Assemblee, tranne che per quelle relative alla modifica dello Statuto, alla trasformazione, fusione e scissione dell’Associazione, allo scioglimento dell’Associazione e alla devoluzione del suo patrimonio, le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti.

Tutte le delibere dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle delibere dell’Assemblea dei Soci.

I Soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro Socio mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni Socio ha diritto a un voto e può essere delegato da un massimo di 5 Soci.

Le votazioni possono essere svolte per scrutinio segreto, per alzata di mano, per voto palese, per acclamazione.

Nei casi di conflitto di interesse si applica quanto dettato dall’articolo 2373 del Codice Civile. Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli Amministratori non hanno diritto di voto. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote associative.

 

Art. 14 – Modalità di scioglimento dell’Associazione

Per deliberare sullo scioglimento dell’Associazione, è indispensabile, in prima convocazione, la presenza di almeno 2/3 dei Soci e il voto favorevole dei 3/5 dei presenti. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita con l’intervento di almeno il 1/2 dei Soci che votino per lo scioglimento in misura pari ai 2/3 dei presenti.

Le votazioni possono avvenire a scrutinio segreto, per voto palese, per alzata di mano, per acclamazione. Alla votazione partecipano tutti i Soci presenti.

Le votazioni per le elezioni alle cariche sociali possono avvenire con votazione a scrutinio segreto se deciso dall’Assemblea legalmente costituita.

L’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente e un Segretario nominati dall’Assemblea; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito Libro dei Verbali.

 

Art. 15 – Il Consiglio Direttivo

È eletto dall’Assemblea dei Soci. È composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, nomina il Presidente, necessariamente appartenente o ex appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, il Vice Presidente ed il Segretario Amministrativo fissando le responsabilità associative di questi ultimi in ordine all’attività svolta per il conseguimento dei fini statutari. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, il dimissionario deve essere reitegrato senza ritardo. Il Consiglio Direttivo deve contare su almeno 3 componenti appartenenti o ex appartenenti ai Ruoli della Polizia di Stato.

Le convocazioni e le adunanze avvengono nelle stesse modalità dell’assemblea dei Soci.

I suoi componenti durano in carica 2 anni e comunque fino all’Assemblea Ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all’approvazione del Bilancio di Esercizio essi sono rieleggibili. I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire nessuna carica in altre Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale e disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I.

I suoi componenti non percepiscono compensi per la carica ricoperta. Possono, previo apposito incarico conferito dal Consiglio Direttivo stesso, percepire compensi come lavoratori sportivi al pari di tutti i Soci e/o Iscritti che necessitino di tale trattamento per le attività sportive svolte.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l’Assemblea dei Soci non approva il Bilancio d’Esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

  1. mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
  2. elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
  3. attua gli indirizzi dell’Assemblea dei Soci;
  4. assegna gli incarichi di lavoro;
  5. approva i programmi di attività;
  6. approva tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l’attività associativa;
  7. favorire la partecipazione dei Soci e degli Iscritti alle attività associative;
  8. dispone progetti per l’impiego dell’eventuale residuo di bilancio da sottoporre all’Assemblea;
  9. approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività associativa;
  10. coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci e dei regolamenti da presentare all’Assemblea per l’approvazione;
  11. elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più Vice Presidenti. In caso di più Vice Presidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di Vicario;
  12. delibera circa l’ammissione dei Soci con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell’Associazione, nonché l’esclusione, l’espulsione e la radiazione degli stessi;
  13. delibera in merito a tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di competenza di altri organi.

Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di esperti a seconda delle materie trattate.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell’Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce almeno una volta ogni 6 mesi. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano il Presidente, la maggioranza dei Soci aventi diritto di voto o un terzo dei membri del Consiglio Direttivo. Il Presidente ha l’onere di convocare il Consiglio Direttivo entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni. Sia in via ordinaria che straordinaria, il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell’Associazione. Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

Si riunisce presso la Sede associativa o in luogo diverso indicato nella convocazione. L’Adunanza può svolgersi anche in videoconferenza o in forma mista, secondo quanto previsto dal presente Statuto. Le Assemblee che eleggono o revocano gli organi associativi possono svolgersi nelle medesime modalità.

Le convocazioni possono essere effettuate con libertà di mezzi, sia tradizionali si informatici, purché con modalità idonee ad assicurare il ricevimento dell’avviso di convocazione, devono riportare l’ordine del giorno, la data, l’orario il luogo e le modalità di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni lavorativi dalla data di svolgimento. In casi di particolare urgenza e necessità, il Presidente può stabilire un termine minore.

Le delibere vengono assunte a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio Direttivo.

 

Art. 16 – Il Presidente

Deve necessariamente essere appartenente o ex appartenente ai Ruoli della Polizia di Stato ed è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi Componenti. Dura in carica 2 anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l’Assemblea dei Soci non approva il Bilancio d’Esercizio. Previo parere del Consiglio Direttivo può aprire e gestire conti correnti bancari o postali (anche carte di pagamento elettroniche incluse le ricaricabili) intestati all’Associazione ed in stretta collaborazione con il Segretario Amministrativo.

Ha la rappresentanza legale dell’Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.

Propone al Consiglio direttivo la nomina di uno o più Vice Presidenti.

Predispone per l’Assemblea sociale il bilancio di esercizio. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente vicario, che ne assume tutti i poteri.

 

Art. 17 – Vice Presidente

Assume temporaneamente tutte le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o di impedimento.

 

Art. 18 – Segretario Amministrativo

Il Segretario svolge funzioni amministrative durante tutto l’arco dell’anno ed informa il Consiglio circa la situazione contabile dell’Associazione; ha potere dispositivo delle risorse economiche congiuntamente al Presidente o al Vice Presidente ma non disgiuntamente da questi.

 

Art. 19 – Consiglieri

Collaborano, ciascuno per gli incarichi cui sono preposti, al raggiungimento dell’oggetto sociale rendicontando il Consiglio del loro operato. Almeno 3 componenti devono essere appartenenti o ex appartenenti ai Ruoli della Polizia di Stato.

 

Art. 20 – Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla vigente normativa, l’Assemblea dei Soci deve nominare un organo di controllo, anche monocratico. L’organo di controllo può nomina anche senza che vi sia obbligo di legge, su delibera dell’Assemblea dei Soci.

Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’Articolo 2399 del Codice Civile.

I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni dell’Associazione o su determinate attività.

Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo.

 

Art. 21 – Iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche e nel Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche

Per il riconoscimento ai fini sportivi, l’Associazione, tramite i soggetti dell’ordinamento sportivo cui è affiliata, si iscrive nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n.39 e successive integrazioni e modificazioni, fornendo le informazioni richieste dalla normativa vigente.

L’Associazione si iscrive inoltre nel Registro delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche tenuto dal C.O.N.I. per le finalità dettate dal Comitato stesso.

A tali fini, l’Associazione ha l’obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I. nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate cui l’Associazione intende eventualmente affiliarsi.

 

Art. 22 – Modifiche allo Statuto dell’Associazione

Per le modifiche da apportare allo Statuto, tranne che non si tratti di modifiche imposte dalla legge, è indispensabile, in prima e seconda convocazione, la presenza della maggioranza dei Soci e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Non raggiungendosi tale quorum, è possibile dare luogo ad una terza ed eventualmente ad una quarta convocazione. In terza convocazione, la riunione è valida se è presente almeno il 25% degli associati; in quarta convocazione, se è presente almeno il 15% dei Soci. In entrambi i casi, le modifiche sono approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

 

Art. 23 – Trasformazione, fusione e scissione dell’Associazione

L’Assemblea dei Soci può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell’Associazione ai sensi dell’articolo 42 bis del Codice Civile. Il quorum deliberativo è lo stesso previsto per l’approvazione delle modifiche statutarie.

 

Art. 24 – Scioglimento dell’Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell’art. 21 del Codice civile, il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, previo eventualmente il parere positivo dei soggetti a ciò deputati, ai fini sportivi ad altre Associazioni che hanno come finalità l’attività Sportiva Dilettantistica.

Lo scioglimento avviene anche per cessazione dell’incarico o dimissioni del Presidente quando, decorsi 30 giorni dalle sue dimissioni non sia reperito un candidato in possesso dei requisiti di cui al presente Statuto che assuma la carica vacante.

L’Associazione viene sciolta quando il Consiglio Direttivo conta su meno di 3 appartenenti o ex appartenenti ai Ruoli della Polizia di Stato.

Dello scioglimento verrà data immediata comunicazione al Signor Questore di Milano ed al Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza che ne ha autorizzata la costituzione e denominazione, contestualmente ai Presidenti “ad honorem”, oltrechè a tutti i Soci, Sponsor ed ulteriori interessati.

In caso di scioglimento l’Assemblea delibera con le maggioranze di cui al presente Statuto previste dalle adunanze straordinarie dei Soci sull’indirizzo cui destinare il patrimonio residuo, dedotti eventuali pagamenti sospesi ed eventuali passività; esso sarà devoluto secondo il dettato dell’Art.90 della legge 289/2002.

 

Art.25 – Clausole finali

Fatti salvi i poteri del Consiglio Direttivo, eventuali controversie non composte e non disciplinate dal presente Statuto faranno riferimento ai Regolamenti C.O.N.I., Regolamenti Federali, Regolamenti dell’Ente di Promozione Sportiva cui l’Associazione è affiliata ed al Codice Civile.

Il Foro competente è il Tribunale di Milano.

Milano, 18 Dicembre 2023.

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