Statuto

 

Statuto dell’Associazione Sportiva Dilettantistica

“Associazione Sportiva Dilettantistica Team Polizia Milano”

 

COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1

È costituita con sede in Milano – Via Attilio Regolo, 29 un’Associazione disciplinata dalle normative vigenti e dal presente Statuto, che assume la denominazione di “Associazione Sportiva. Dilettantistica Team Polizia Milano”.

L’Associazione, pur mantenendo la propria autonomia patrimoniale ed organizzativa, si impegna a rispettare ed osservare lo Statuto, i regolamenti interni ed il Codice Etico, a conformarsi alle norme ed alle direttive dell’Ente di Promozione Sportiva e/o delle Discipline Associate, Federazioni Sportive Nazionali, riconosciute dal C.O.N.I., a cui intenderà affiliarsi. L’affiliazione a detti organismi avrà durata annuale e potrà essere revocata dal Consiglio Direttivo, previo parere dei Soci, con adesione ad altro Ente avente sempre i requisiti di riconoscimento C.O.N.I..

L’Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti degli organismi sopra indicati dovessero adottare a suo carico, come anche le decisioni che le Autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva. L’attività dell’Associazione si svolge incondizionatamente nell’osservanza dell’obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del C.I.O., del C.O.N.I..

Art. 2

I colori sociali vengono stabiliti in: Azzurro (Pantone 313C) e Cremisi chiaro (Pantone 233C).

Il logo dell’Associazione viene definito con una M stilizzata a tre punte in tricolore con colore pieno alle estremità e sfumato in prossimità del bianco, il tutto contornato in filo color giallo-oro Il logo verrà posto sul fronte della maglia lato sinistro del petto.

Per tutte le discipline verrà utilizzato il medesimo logo e colori nonché stile della divisa associativa.

Art. 3

L’Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea Straordinaria dei Soci, come previsto dall’Art.27 del presente Statuto. L’Associazione può gestire strutture sociali e svolgere attività nei settori sportivo dilettantistico, culturale, ricreativo e benefico assistenziale.

Art. 4

L’Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica, apartitica, asindacale ed aconfessionale, è aperta a tutti coloro che intendono praticare le attività di cui all’Art.3; l’Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, tutti i Soci sono eleggibili ad organo Direttivo; le cariche associative verranno ricoperte a titolo gratuito salvo quanto disposto all’Art.22 per il rimborso delle spese sostenute. L’Associazione per il raggiungimento degli scopi di cui al presente Statuto avrà facoltà di stabilire quote associative ed erogare eventuali rimborsi spese direttamente collegati al conseguimento dei fini sociali e debitamente documentati conformemente alle normative vigenti ed alla Legge 27 Dicembre 2002 n. 289.

In particolare i fini istituzionali dell’Associazione sono:

  1. a) lo sviluppo, la promozione, l’organizzazione delle attività descritte all’Art.3, in tutte le forme e manifestazioni, sia nel territorio dello Stato italiano sia, residualmente, a livello internazionale;
    1. promuovere attività per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento delle attività descritte all’Art.3 nonché organizzare corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali;
    2. utilizzare o gestire impianti adibiti a palestre o strutture finalizzate alle attività descritte all’Art.3. Organizzare squadre dilettantistiche per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed esibizioni di diversa natura,
    3. in modo complementare e in diretta attuazione dell’attività istituzionale, l’Associazione potrà organizzare iniziative e manifestazioni anche tramite sponsorizzazioni e distribuire ai soci, iscritti e/o partecipanti: attrezzature, materiali e prodotti tecnici in genere legati alle attività sopra citate, per soddisfare le esigenze delle attività intraprese, la conoscenza dei vari sport, l’intrattenimento e la ricreazione dei Soci, iscritti e/o partecipanti. Non sarà in nessun caso ammessa la distribuzione di proventi tratti dalle attività.
    4. è sostenuta, incoraggiata e assecondata l’attività benefica per l’avviamento alle attività di cui all’Art.3 a favore di persone e categorie meno abbienti.
    5. l’Associazione potrà anche esercitare in via marginale ed ai soli fini di autofinanziamento:

– l’attività di rivendita di gadget, di materiale annesso ed accessorio alle attività sportive sopra indicate;

– l’organizzazione di viaggi in occasione di eventi sportivi e/o di aggiornamento;

– l’attività promozionale, di pubblicità anche mediante la stipula di accordi di sponsorizzazione, di pubbliche relazioni, di ricerche di mercato, sempre inerenti l’attività sportiva.

Art. 5

Il numero dei Soci è illimitato; all’Associazione possono aderire tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato, gli ex appartenenti, i familiari ed i cittadini di ambo i sessi. Fino al compimento del 18 anno di età, il minore è rappresentato nei rapporti sociali dai genitori. Tutti gli associati hanno eguali diritti; il rapporto associativo è disciplinato in modo omogeneo per tutti gli associati, uniformando le modalità volte a garantire l’effettività del rapporto stesso. Sono fatti salvi i criteri di affiliazione esposti all’Art.13 riferiti alle cariche “ad honorem” di cui si farà carico, per le nomine, il Consiglio Direttivo in rappresentanza dei Soci.

Art. 6

Possono essere Soci e/o Iscritti coloro che presentino la domanda di ammissione a Socio e/o Iscritto dell’Associazione con l’osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, numero telefonico cellulare, casella di posta elettronica valida per le notizie ufficiali, avendo cura di comunicare tempestivamente eventuali variazioni;

2) dichiarare di attenersi allo Statuto ed alle deliberazioni degli organi statutari;

3) accettare il Regolamento dell’Associazione ed il Codice Etico;

4) versare la quota associativa

E’ onere del Consiglio Direttivo valutare i requisiti essenziali utili all’accettazione o al rifiuto della domanda di associazione o iscrizione.

L’accettazione, comunicata all’interessato dà diritto a ricevere la tessera sociale ordinaria, acquisendo quindi la qualifica di “Socio”o “Iscritto”. La qualifica di Socio o Iscritto è a tempo indeterminato, resta salvo in ogni caso ed in ogni momento il diritto di recesso da parte di ogni Socio e/o Iscritto o l’esclusione ai sensi dell’Art.10.

Art.7

Qualora si manifestino motivi di incompatibilità dell’aspirante nuovo Socio e/o Iscritto con le finalità statutarie e contrari ai requisiti della “Domanda di Adesione A.S.D. Team Polizia Milano”, ovvero lesivi delle norme sul decoro, norme penali, civili, fiscali ed amministrative e la rettitudine sia in ambito associativo che non associativo, al fine di mantenere alto il rispetto nei confronti del nome dell’Associazione e dei suoi appartenenti, il Consiglio Direttivo ha facoltà di rigettare insindacabilmente tale domanda, con restituzione della sola quota eventualmente anticipata per l’associazione e null’altro a pretendere.

Art.8

Tutti i Soci e/o Iscritti potranno:

  1. allorquando disponibili, potranno frequentare i locali sociali secondo le norme previste dal “Regolamento A.S.D. Team Polizia Milano”, servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall’Associazione;
  2. prendere parte alle attività e manifestazioni di cui all’Art. 3 promosse dall’Associazione e da altri Enti, nel qual caso vigerà la raccomandazione all’utilizzo della divisa ufficiale con i colori sociali dell’Associazione “A.S.D. Team Polizia Milano”;
  3. presentare proposte e/o reclami in forma scritta al Consiglio Direttivo;

 

I soli Soci avranno il diritto di:

  1. intervenire, discutere e deliberare alle Assemblee generali, presentare proposte e/o reclami in forma scritta al Consiglio Direttivo;
  2. partecipare con il proprio voto alle delibere dell’assembleari;
  3. esercitare il diritto di voto per l’elezione del Consiglio Direttivo;
  4. essere delegati dal Consiglio Direttivo ad assumere incarichi sociali;
  1. esercitare il diritto di voto per le modifiche e l’approvazione dello Statuto
    1. essere eletto a membro del Consiglio Direttivo.

Art. 9

I Soci e gli Iscritti sono tenuti:

  1. all’osservanza dello Statuto, delle disposizioni legislative in genere e dei regolamenti vigenti in ambito delle attività previste e delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
  2. alla puntuale corresponsione della quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;

La quota associativa non è rivalutabile ma variabile di anno in anno tenuto conto degli obiettivi prefissati, delle sponsorizzazioni e delle liberalità ricevute dall’Associazione, ovvero provenienti da soggetti interessati a contribuire alle finalità sociali. Eventuali conferimenti dovranno essere debitamente documentati e dovranno ottenere il preventivo nulla osta del Consiglio Direttivo. La quota associativa non è trasmissibile neanche in caso di morte e non verrà rimborsata a nessun titolo né al Socio dimissionario, né al Socio radiato.

Art. 10

Il Socio cessa di far parte dell’Associazione:

  1. per dimissioni;
  2. per mancato rinnovo delle quote sociali nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
  3. per decisione del Consiglio Direttivo a causa di gravi comportamenti deontologicamente, civilmente, penalmente fiscalmente, amministrativamente, sportivamente rilevanti ed inadempienze gravi o quando, in qualunque modo, arrechi danni morali, materiali e d’immagine all’Associazione o dimostri di non condividerne più le finalità;
  4. per radiazione;
  5. per decesso.

In caso di gravi trasgressioni, di cui ai precedenti punti del presente Articolo, il Consiglio Direttivo può infliggere al Socio le seguenti sanzioni:

  1. diffida/richiamo;

Sono fatti salvi gli atti di rivalsa, ripetizione e richieste di rimborso danni a favore dell’Associazione per i danni patiti e causati dal comportamento del Socio.

Tutte le prescrizioni di cui al presente Articolo sono valide anche in capo agli Iscritti.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 11

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

  1. da beni mobili, acquistati o donati, che diverranno di proprietà dell’Associazione;
  2. da quote associative, iscrizioni, contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi effettuati dai Soci, da privati, da Enti o da altre Associazioni;
  3. da eventuali rimanenze di cassa documentate ed impegnate dal Consiglio Direttivo a favore di attività future previa approvazione dell’Assemblea dei Soci.

Le entrate dell’Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:

  1. dalle quote associative, dalle quote di iscrizione e dagli eventuali maggiori corrispettivi versati dai Soci e/o Iscritti per le attività allorquando necessari;
  2. dalle entrate derivanti dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate dall’Associazione o alle quali essa partecipa;
  3. da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare il patrimonio sociale;
  4. dai valori dei gadget o materiali eventualmente ceduti, i cui valori verranno indicati dal Consiglio Direttivo. Il maggiore introito verrà utilizzato per il conseguimento dell’oggetto associativo.

RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

Art. 12

Il rendiconto economico e finanziario comprende l’Esercizio sociale che va dal 01 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Soci, entro quattro mesi dalla chiusura. Il rendiconto economico e finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo fedele, veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico – finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti degli associati. All’Associazione è vietato distribuire ai Soci, anche in modo indiretto, i fondi residuali tratti delle attività o avanzi di gestione nonché capitali vari durante la vita dell’Associazione. Sono fatte salve le elargizioni benefiche, a favore del Fondo Assistenza della Polizia di Stato, del Gruppo Sportivo Fiamme Oro e della promozione di tutte le attività sportive giovanili. Sono altresì fatti salvi i versamenti ed elargizioni imposti dalla Legge.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 13

Sono organi statutari dell’Associazione:

l’Assemblea dei Soci;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

Sono nominati Soci o Presidenti “ad honorem” le persone fisiche o giuridiche, che abbiano contribuito in modo particolarmente efficace allo sviluppo dell’Associazione o che si siano distinte per particolari meriti in campo sportivo, culturale o sociale; essi sono nominati dal Consiglio Direttivo in rappresentanza dei Soci. Tali Soci o Presidenti “ad honorem”, non sno organo dell’Associazione, non sono tenuti al pagamento della quota associativa e non sono inseriti nel Libro dei Soci.

ASSEMBLEA

Art. 14

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione. Essa è composta da tutti i Soci, distinti come dal precedente punto ed in regola con il pagamento della quota sociale. La partecipazione del Socio all’Assemblea è strettamente personale ed ogni Socio ha diritto di voto, con facoltà di rappresentare per delega un massimo di due Soci. L’Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali.

Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie o straordinarie.

Le Assemblee sono convocate con avviso mediante: raccomandata con avviso di ricevimento, raccomandata a mano, fax, mail, ed ogni altro strumento idoneo avente almeno 10 giorni di preavviso, salvo convocazioni urgenti che possono essere oggetto di chiamata anche con preavviso ridotto a 3 giorni.

L’avviso dovrà riportare luogo, data, ora della prima e della seconda convocazione e ordine del giorno dell’Assemblea.

Il Socio fondatore, al pari delle altre categorie di Socio, ha il diritto di recedere dalla qualifica manifestandone la volontà in forma scritta; verrà data pubblicità della recessione a mezzo Libro Soci e Registro Verbali.

Tutti gli organi, statutari e non statutari sono soggetti alle prescrizioni di cui all’Articolo 9.

Art. 15

L’Assemblea Ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’Esercizio sociale; essa:

– approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;

– ogni due anni elegge il Consiglio Direttivo ed il Presidente

– approva il rendiconto economico – finanziario consuntivo;

– delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che non rientrino nella competenza dell’Assemblea Straordinaria.

– delibera sulle liberalità a favore di altre Associazioni ed Enti di cui all’Art. 11 e 12.

Art. 16

L’assemblea straordinaria è convocata:

– tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;

– allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 dei soci.

L’Assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Essa delibera sullo scioglimento dell’Associazione, sulle modifiche allo Statuto, su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 17

In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci e delibera validamente a maggioranza dei Soci presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno;

In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza dei Soci presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno;

Art. 18

Per deliberare sullo scioglimento dell’Associazione, è indispensabile, in prima convocazione, la presenza di almeno 2/3 dei Soci e il voto favorevole dei 3/5 dei presenti. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita con l’intervento di almeno il 1/2 dei Soci che votino per lo scioglimento in misura pari ai 2/3 dei presenti.

Art. 19

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per acclamazione o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i Soci presenti.

Le votazioni per le elezioni alle cariche sociali possono avvenire con votazione a scrutinio segreto se deciso dall’Assemblea legalmente costituita.

Art. 20

L’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente e un Segretario nominati dall’Assemblea; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito Libro dei Verbali.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 21

Il Consiglio Direttivo, oltre al Presidente, Vice Presidente e Segretario Amministrativo, è composto da un minimo di 4 consiglieri, dura in carica 2 (due) anni e comunque fino all’Assemblea Ordinaria che procede alla sostituzione o conferma delle cariche statutarie che possono essere rinnovate per eguale durata. E’ fatto divieto al Presidente ed al Vice Presidente ed agli appartenenti del Consiglio Direttivo di ricoprire cariche sociali in altre Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal C.O.N.I., ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva.

Art. 22

Il Consiglio, formato da minimo 7 Soci Ordinari eletti dall’Assemblea nomina il Vice Presidente ed il Segretario Amministrativo fissando le responsabilità associative di questi ultimi in ordine all’attività svolta per il conseguimento dei fini statutari di cui agli Articoli 3 e 4. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, il dimissionario deve essere supplito entro il termine di 30 giorni.

Il Consiglio Direttivo nomina i responsabili delle varie attività esercitate di cui all’Articolo 3.

Le mansioni del Consiglio Direttivo vengono svolte a titolo gratuito. Saranno eventualmente rimborsate le sole spese inerenti l’espletamento dell’incarico in linea con l’oggetto sociale.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno ogni 6 mesi e straordinariamente ogni qualvolta la Presidenza lo ritenga necessario, ovvero ne facciano richiesta almeno 2/3 dei Consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato:

  1. quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno di sette.

Art. 24

Il Consiglio Direttivo deve:

– redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei Soci;

– curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

– redigere il rendiconto economico – finanziario;

– compilare i progetti per l’impiego dell’eventuale residuo di bilancio da sottoporre all’Assemblea;

– approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l’attività associativa;

– formulare o implementare il regolamento interno di cui può essere chiesta la ratifica dell’Assemblea;

– proporre delibere circa l’ammonimento, sospensione, la radiazione e decadenza per morosità dei Soci e/o degli Iscritti

– nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;

– favorire la partecipazione dei Soci e degli Iscritti alle attività associative.

Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di esperti a seconda delle materie trattate.

PRESIDENTE

Art. 25

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale; previo parere del Consiglio Direttivo può aprire e gestire conti correnti bancari o postali (anche carte di pagamento ricaricabili) intestati all’Associazione ed in stretta collaborazione con il Segretario Amministrativo.

VICE PRESIDENTE

Art. 26

Assume temporaneamente tutte le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o di impedimento.

SEGRETARIO

Art. 27

Il Segretario svolge funzioni amministrative durante tutto l’arco dell’anno ed informa il Consiglio circa la situazione contabile dell’Associazione; ha potere dispositivo delle risorse economiche congiuntamente al Presidente o al Vice Presidente ma non disgiuntamente da questi.

CONSIGLIERI

Art. 28

Collaborano, ciascuno per gli incarichi cui sono preposti, al raggiungimento dell’oggetto sociale rendicontando il Consiglio del loro operato.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 29

La decisione di scioglimento dell’Associazione deve essere presa dalla maggioranza di cui all’Art.17 e 18.

Dello scioglimento verrà data immediata comunicazione al Signor Questore di Milano e contestualmente ai Presidenti Benemeriti, oltrechè a tutti i Soci, sponsor ed ulteriori interessati.

Art. 30

In caso di scioglimento l’Assemblea delibera con la maggioranza prevista dall’Art.17 sull’indirizzo del patrimonio residuo, dedotte le passività; esso sarà devoluto secondo il dettato dell’Art.90 della legge 289/2002.

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 31

Per quanto eventualmente non chiarito nei punti precedenti dello Statuto, si rendono comunque applicabili le normative previste dall’Art.90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e successive modifiche.

Art.32

Fatti salvi i poteri del Consiglio Direttivo, di cui all’Art.24, eventuali controversie non composte e non disciplinate dal presente Statuto saranno disciplinate dai Regolamenti Coni e dal Codice Civile. Il Foro competente è il Tribunale di Milano.

Milano, 12 Marzo 2015.

 

I Soci Fondatori:

 

Firmato in originale